Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Il Ministero della difesa e' autorizzato a prestare assistenza e collaborazione alle Forze armate albanesi sotto forma di consulenza, assistenza tecnica, addestramento ed istruzione, esercitazioni, addestramento operativo e fornitura di beni e servizi, nei settori e con le modalita' concrete che verranno stabilite di comune accordo dalle autorita' italiane ed albanesi, valutando di volta in volta le esigenze specifiche della parte albanese, la disponibilita' da parte italiana e la situazione generale. 2. Lo sviluppo delle attivita' di assistenza e cooperazione, di cui al comma 1, e' affidato ad una delegazione italiana di esperti (DIE), composta di non piu di sessanta militari, operante in collaborazione con gli esperti militari albanesi. 3. Al fine di attuare quanto previsto dall'accordo esistente tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica albanese sulla cooperazione bilaterale nel campo della difesa, firmato a Roma il 13 ottobre 1995, e dal protocollo d'intesa tra i Ministri della difesa italiano e albanese, firmato a Roma il 28 agosto 1997, e' autorizzato l'impiego di un gruppo navale a Durazzo, composto di unita' navali d'altura e unita' navali minori operanti entro tre miglia dalla costa, ivi comprese le acque interne albanesi. 4. Al fine di consentire, altresi', quanto previsto dall'accordo per scambio di lettere tra i Ministri degli affari esteri della Repubblica italiana e della Repubblica albanese, firmato il 25 marzo 1997, e dal relativo protocollo tecnico, firmato dai Ministri della difesa italiano ed albanese il 2 aprile 1997, rinnovati dallo scambio di lettere tra gli stessi Ministri degli affari esteri il 30 ottobre 1997, e' autorizzato l'impiego di unita' navali ed aeromobili della Marina militare operanti nelle acque internazionali ed in quelle territoriali albanesi oltre tre miglia dalla costa. 5. Al personale di cui al comma 2 e' attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonche' agli altri assegni a carattere fisso o continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Allo stesso personale, dal momento della costituzione della delegazione italiana di esperti, e' attribuito il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale di cui all'articolo 3 della legge stessa, nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. 6. Al personale militare di cui al comma 3 e' attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonche' agli altri assegni a carattere fisso o continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. 7. Al personale militare di cui al comma 4 e' attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonche' agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, allorche' e' impegnato nelle acque territoriali albanesi, fino al 31 gennaio 1998, entro i limiti temporali previsti dallo scambio di lettere tra i Ministri degli affari esteri italiano ed albanese, avvenuto il 30 ottobre 1997. 8. Al personale civile comunque impiegato in territorio albanese e' attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. 9. Contro i rischi comunque connessi all'impiego in territorio o nelle acque albanesi territoriali e interne, nei confronti del personale di cui al comma 5, qualora ad esso non sia attribuito il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e del personale di cui ai commi 6, 7 e 8, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439. 10. Al personale militare e civile di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Al personale militare di cui ai commi 6 e 7 si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, del predetto decretolegge. 11. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la cessione a titolo gratuito alle autorita' albanesi di beni e servizi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. 12. Sono autorizzati lavori di ripristino in condizioni di efficienza ed operativita' delle unita' navali di proprieta' dello Stato albanese che si trovano nella disponibilita' dello Stato italiano, entro il limite di spesa di lire 1.800 milioni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Sono altresi' autorizzati lavori di ripristino in condizioni di efficienza dei fari e segnalamenti marittimi albanesi, entro il limite di spesa di lire 500 milioni. 13. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito degli interventi in Albania di cui al presente articolo. Riferimenti normativi: - Il decreto-legge n. 108/1997 reca: "Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania". - Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 108/1997 e' il seguente: "4. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connessa all'espletamento della missione in Albania, si applica l'art. 3, della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita' dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Le provvidenze di cui al presente comma si cumulano, nei limiti stabiliti dalle disposizioni che le concernono, con la copertura assicurativa di cui al comma 3, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni. 5. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Al medesimo personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'art. 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185". - Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del citato decreto-legge e' il seguente: "1. Per le finalita' umanitarie di cui al presente decreto ed in particolare per l'attivazione del processo di ricostruzione dell'Albania, e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'art. 1, e' autorizzata la cessione a titolo gratuito alle Autorita' albanesi, sulla base delle richieste formulate dalle stesse, di mezzi, di materiali di consumo e di supporto logistico, nonche' di servizi. 2. Salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali, e' altresi' autorizzata, entro il limite di spesa di lire 1.000 milioni, l'effettuazione di interventi di manutenzione, compresa quella straordinaria, anche mediante l'utilizzazione di strutture del Ministero della difesa, sulle unita' navali di proprieta' dello Stato albanese che si trovino, a qualsiasi titolo, nella disponibilita' delle autorita' italiane. Gli interventi sono finalizzati al ripristino di adeguate condizioni di operativita' delle unita' medesime in funzione della loro eventuale restituzione o del loro impiego per le finalita' di cui al presente decreto". - La legge n. 642/1961 reca: "Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero prersso enti, comandi od organismi internazionali". - Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 642/1961 e' il seguente: "Art. 3. - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennita' speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361". - La legge n. 439/1997 reca: "Proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri e norme in materia di personale militare impegnato in missione all'estero". - Il testo degli articoli 1 e 2 della citata legge n. 439/1997 e' il seguente: "Art. 1. - Ai fini della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (Temporary International Presence in Hebron-TIPH), e' prorogata la partecipazione del contingente di trentuno unita' composto da militari dal 2 agosto 1997 al 31 gennaio 1998, rispetto alla scadenza prevista dal decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1997, n. 72". "Art. 2. - 1. Al personale militare di cui all'art. 1 e' attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di missione all'estero, di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, nella misura intera. Allo stesso personale viene, altresi', attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti. 2. Al personale militare si applicano, altresi', le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482. 3. L'art. 1 della legge 18 maggio 1982, n. 301, e' sostituito dal seguente: ''Art. 1. - 1. Al personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie, per la difesa degli interessi esterni del Paese, e di contributo alla sicurezza internazionale, nel periodo di effettiva presenza nelle zone di intervento e per la durata dello stesso si applicano l'art. 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e l'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi connessi all'impiego in dette zone o comunque derivanti da attivita' direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. Gli eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle ordinarie disponibilita' di bilancio dei Ministeri competenti''".