Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione,  che  di quelle  modificate  o  richiamate nel  decreto,
trascritte  nelle note.  Restano  invariati il  valore e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Il Ministero della difesa e' autorizzato a prestare assistenza e
collaborazione alle Forze armate  albanesi sotto forma di consulenza,
assistenza  tecnica,  addestramento   ed  istruzione,  esercitazioni,
addestramento operativo e fornitura di  beni e servizi, nei settori e
con le  modalita' concrete che  verranno stabilite di  comune accordo
dalle autorita' italiane ed albanesi,  valutando di volta in volta le
esigenze specifiche della parte  albanese, la disponibilita' da parte
italiana e la situazione generale.
  2. Lo sviluppo delle attivita' di assistenza e cooperazione, di cui
al comma 1, e' affidato ad una delegazione italiana di esperti (DIE),
composta di non piu di  sessanta militari, operante in collaborazione
con gli esperti militari albanesi.
  3. Al fine di attuare quanto previsto dall'accordo esistente tra il
Governo  della  Repubblica italiana  e  il  Governo della  Repubblica
albanese  sulla  cooperazione  bilaterale  nel  campo  della  difesa,
firmato a  Roma il 13 ottobre  1995, e dal protocollo  d'intesa tra i
Ministri  della difesa  italiano e  albanese,  firmato a  Roma il  28
agosto 1997, e' autorizzato l'impiego  di un gruppo navale a Durazzo,
composto di  unita' navali d'altura  e unita' navali  minori operanti
entro tre miglia dalla costa, ivi comprese le acque interne albanesi.
  4. Al  fine di  consentire, altresi', quanto  previsto dall'accordo
per  scambio di  lettere tra  i  Ministri degli  affari esteri  della
Repubblica italiana e della Repubblica  albanese, firmato il 25 marzo
1997, e dal  relativo protocollo tecnico, firmato  dai Ministri della
difesa italiano ed albanese il 2 aprile 1997, rinnovati dallo scambio
di lettere tra gli stessi Ministri  degli affari esteri il 30 ottobre
1997, e' autorizzato  l'impiego di unita' navali  ed aeromobili della
Marina  militare operanti  nelle  acque internazionali  ed in  quelle
territoriali albanesi oltre tre miglia dalla costa.
  5. Al personale  di cui al comma 2 e'  attribuito, in aggiunta allo
stipendio  o paga,  nonche' agli  altri assegni  a carattere  fisso o
continuativo,  il trattamento  previsto dal  decreto-legge 24  aprile
1997, n.  108, convertito, con  modificazioni, dalla legge  20 giugno
1997, n. 174.  Allo stesso personale, dal  momento della costituzione
della delegazione  italiana di esperti, e'  attribuito il trattamento
economico previsto dalla legge 8  luglio 1961, n. 642, e l'indennita'
speciale di cui  all'articolo 3 della legge stessa,  nella misura del
140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
  6.  Al personale  militare  di cui  al comma  3  e' attribuito,  in
aggiunta  allo  stipendio  o  paga,  nonche'  agli  altri  assegni  a
carattere  fisso   o  continuativo,   il  trattamento   previsto  dal
decreto-legge 24 aprile 1997,  n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
  7.  Al personale  militare  di cui  al comma  4  e' attribuito,  in
aggiunta  allo  stipendio  o  paga,  nonche'  agli  altri  assegni  a
carattere  fisso   e  continuativo,   il  trattamento   previsto  dal
decreto-legge 24 aprile 1997,  n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 20  giugno 1997,  n. 174,  allorche' e'  impegnato nelle
acque territoriali albanesi, fino al  31 gennaio 1998, entro i limiti
temporali  previsti dallo  scambio di  lettere tra  i Ministri  degli
affari esteri italiano ed albanese, avvenuto il 30 ottobre 1997.
  8. Al personale civile comunque impiegato in territorio albanese e'
attribuito,  in  aggiunta  allo  stipendio  o  paga,  il  trattamento
previsto dal  decreto-legge 24 aprile  1997, n. 108,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
  9. Contro  i rischi comunque  connessi all'impiego in  territorio o
nelle  acque  albanesi  territoriali  e interne,  nei  confronti  del
personale di  cui al comma 5,  qualora ad esso non  sia attribuito il
trattamento economico previsto  dalla legge 8 luglio 1961,  n. 642, e
del personale di cui ai commi 6,  7 e 8, si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.
  10. Al personale militare  e civile di cui ai commi 5, 6,  7 e 8 si
applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo  2,  comma  4,  del
decreto-legge 24 aprile 1997,  n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20  giugno 1997, n. 174. Al personale  militare di cui ai
commi 6 e  7 si applica la disposizione di  cui all'articolo 2, comma
5, del predetto decretolegge.
  11. Per le finalita' di cui  al presente articolo e' autorizzata la
cessione a titolo gratuito alle autorita' albanesi di beni e servizi,
secondo  le  disposizioni  di  cui   all'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge 24 aprile 1997,  n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
  12.  Sono  autorizzati  lavori   di  ripristino  in  condizioni  di
efficienza ed  operativita' delle  unita' navali di  proprieta' dello
Stato  albanese  che  si  trovano nella  disponibilita'  dello  Stato
italiano, entro il limite di spesa  di lire 1.800 milioni, secondo le
disposizioni di  cui all'articolo  3, comma  2, del  decreto-legge 24
aprile 1997,  n. 108, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 20
giugno 1997, n.  174. Sono altresi' autorizzati  lavori di ripristino
in  condizioni  di  efficienza  dei  fari  e  segnalamenti  marittimi
albanesi, entro il limite di spesa di lire 500 milioni.
  13. Sono  convalidati gli atti  adottati, le attivita' svolte  e le
prestazioni  effettuate  fino alla  data  di  entrata in  vigore  del
presente decreto  nell'ambito degli interventi  in Albania di  cui al
presente articolo.
          Riferimenti normativi:
            -  Il  decreto-legge  n.   108/1997 reca: "Partecipazione
          italiana   alle   iniziative   internazionali   in   favore
          dell'Albania".
            -  Il  testo  dei  commi  4  e   5 dell'art. 2 del citato
          decreto-legge n.  108/1997 e' il seguente:
            "4. In  caso di decesso del   personale militare  di  cui
          al  presente articolo   per   causa  di servizio,  connessa
          all'espletamento   della missione in  Albania,  si  applica
          l'art.    3,  della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di
          invalidita' dello stesso personale per la  medesima  causa,
          si   applicano     le  norme    in  materia    di  pensione
          privilegiata ordinaria   di cui   al   testo   unico  delle
          norme    sul  trattamento    di quiescenza dei   dipendenti
          civili  e militari dello  Stato, approvato con  decreto del
          Presidente della  Repubblica 29  dicembre 1973,  n.   1092.
          Le  provvidenze  di  cui al presente comma si cumulano, nei
          limiti stabiliti  dalle disposizioni  che   le  concernono,
          con  la   copertura assicurativa di cui al comma 3, nonche'
          con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato
          aeronautico  previsti,  rispettivamente,  dalla    legge  3
          giugno  1981,    n. 308,   e dal   regio decreto-legge   15
          luglio 1926, n. 1345, convertito  dalla    legge  5  agosto
          1927, n. 1835, e successive modificazioni.
            5.  Al personale militare di cui  al presente articolo si
          applica il codice penale  militare di pace.    Al  medesimo
          personale,   ai    fini  del  rilascio  del  passaporto  di
          servizio, non si applicano le  norme  di  cui  all'art.  3,
          lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185".
            -  Il  testo  dei  commi  1  e   2 dell'art. 3 del citato
          decreto-legge e' il seguente:
            "1. Per   le finalita' umanitarie di    cui  al  presente
          decreto    ed  in particolare    per   l'attivazione    del
          processo  di    ricostruzione dell'Albania, e nei    limiti
          temporali di cui al comma  1 dell'art. 1, e' autorizzata la
          cessione  a  titolo gratuito alle Autorita' albanesi, sulla
          base delle  richieste  formulate dalle  stesse,  di  mezzi,
          di materiali di consumo e di supporto logistico, nonche' di
          servizi.
            2.  Salvi  gli effetti  di provvedimenti giurisdizionali,
          e' altresi' autorizzata,  entro  il  limite  di  spesa   di
          lire   1.000  milioni, l'effettuazione  di  interventi   di
          manutenzione,   compresa    quella  straordinaria,    anche
          mediante     l'utilizzazione   di  strutture  del Ministero
          della difesa, sulle unita' navali di proprieta' dello Stato
          albanese  che si   trovino, a   qualsiasi  titolo,    nella
          disponibilita'   delle     autorita'       italiane.    Gli
          interventi  sono   finalizzati  al ripristino  di  adeguate
          condizioni  di   operativita'   delle   unita' medesime  in
          funzione  della   loro eventuale   restituzione o  del loro
          impiego per le finalita' di cui al presente decreto".
            - La legge  n. 642/1961 reca: "Trattamento  economico del
          personale  dell'Esercito,  della  Marina e dell'Aeronautica
          destinato isolatamente all'estero  presso  delegazioni    o
          rappresentanze   militari   ovvero prersso enti, comandi od
          organismi internazionali".
            -   Il testo   dell'art.   3   della citata   legge    n.
          642/1961 e'  il seguente:
            "Art.  3. -   Al personale di cui all'art. 1  puo' essere
          attribuita,  qualora    l'assegno    di  lungo     servizio
          all'estero    non sia  ritenuto sufficiente in  relazione a
          particolari  condizioni  di     servizio,  una   indennita'
          speciale  da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di
          lungo  servizio all'estero,   con le    modalita'  previste
          dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361".
            -    La legge   n.  439/1997  reca: "Proroga  di  termini
          relativi  ad impegni internazionali del    Ministero  degli
          affari  esteri    e  norme in materia di personale militare
          impegnato in missione all'estero".
            - Il testo degli  articoli 1 e 2 della citata   legge  n.
          439/1997 e' il seguente:
            "Art.   1. -  Ai fini  della  partecipazione italiana  al
          gruppo  di osservatori temporanei ad Hebron      (Temporary
          International  Presence in Hebron-TIPH),    e' prorogata la
          partecipazione del contingente di trentuno unita'  composto
          da militari dal  2 agosto 1997 al 31 gennaio 1998, rispetto
          alla scadenza  prevista dal decreto-legge  31 gennaio 1997,
          n.  12,    convertito, con   modificazioni, dalla  legge 25
          marzo 1997, n. 72".
            "Art.  2.   -   1.   Al   personale   militare   di   cui
          all'art.   1   e' attribuito,  con  decorrenza  dalla  data
          di  uscita  dal  territorio nazionale   e fino   alla  data
          di    rientro  nel   territorio stesso,   il trattamento di
          missione all'estero, di   cui al  regio  decreto  3  giugno
          1926,  n.  941,   e successive modificazioni, nella  misura
          intera. Allo stesso      personale    viene,      altresi',
          attribuito   il   trattamento assicurativo   di  cui   alla
          legge  18   maggio   1982,  n.    301, ragguagliandosi   il
          massimale   assicurativo  minimo  al  trattamento economico
          del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.
            2. Al personale militare si applicano, altresi', le norme
          di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3  del decreto-legge  20
          giugno  1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994,
          n. 482.
            3. L'art. 1   della legge 18 maggio 1982,  n.    301,  e'
          sostituito dal seguente:
            ''Art.  1.    -  1.   Al personale militare   in servizio
          all'estero per conto dell'ONU  o impiegato in    operazioni
          umanitarie,  per    la difesa degli interessi   esterni del
          Paese, e   di contributo   alla  sicurezza  internazionale,
          nel    periodo  di   effettiva   presenza   nelle zone   di
          intervento e per la  durata  dello    stesso  si  applicano
          l'art.  13 della legge 18  dicembre 1973, n.  836, e l'art.
          10 della legge  26 luglio 1978, n.  417,  indipendentemente
          dall'uso    di  mezzi  di trasporto e per tutti   i  rischi
          connessi   all'impiego   in   dette   zone    o    comunque
          derivanti    da attivita'   direttamente o   indirettamente
          riconducibili alla    missione.  Gli    eventuali     oneri
          che    dovessero    derivare dall'attuazione  del  presente
          articolo    sono    posti    a  carico    delle   ordinarie
          disponibilita' di bilancio dei Ministeri competenti''".